venerdì 9 settembre 2011

CAN CHE ABBAIA...NON SALVA.... nemmeno dal carcere...

"Il cane che abbaia di notte disturba Basta che protesti solamente un vicino" dal Corriere.
ROMA - Cane che abbaia non morde, ma puo' disturbare, specie di notte. E non e' necessario che a lamentarsi sia tutto il vicinato, basta anche un solo vicino. Per misurare, poi, quanto possa dar fastidio il latrare in questione non servono perizie: bastano "criteri oggettivi" che si riferiscano alla sensibilita' media di chi ti sta accanto. Con queste motivazioni la Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo dichiarato colpevole dal pretore di Monselice e dalla Corte d'appello di Venezia perche', non impedendo l'abbaiare di due cani di sua proprieta', durante la nottedisturbava una vicina. Il "padrone" venne condannato a un mese di arresto. I magistrati di Venezia avevano tenuto conto anche del fatto che la vicina aveva gia' presentato un esposto ai vigili urbani, era gia' ricorsa al giudice conciliatore, ed aveva "convincentemente" asserito che il continuo latrare le impediva di dormire. Contro questa decisione l'uomo aveva presentato ricorso, affermando anche come la Corte d'appello avesse "omesso di pronunciarsi sulla effettiva idoneita' alla turbativa del riposo delle persone, in conseguenza del comportamento dei cani e quindi sul relativo travalicamento dei limiti di normale tollerabilita". Secondo la Cassazione (sentenza 3000 / 97) "e' pacifico che, perche' si configuri la contravvenzione, per il "disturbo delle occupazioni e della quiete delle persone" e' necessario che "i lamentati rumori" abbiano una certa "attitudine a propagarsi ed a costituire, quindi, per il superamento della normale tollerabilita', un disturbo per piu' persone, ancorche' poi non tutte siano state disturbate".


LA SENTENZA:
INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo alla quiete pubblica - Abbaiare molesto di cani - Art. 659 c. 1 c.p. - Elemento psicologico ed elemento essenziale della fattispecie di reato. Rispondono del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p. i proprietario di cani, per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, degli animali custoditi nel cortile della loro abitazione (Cass., Sez. I, 19/04/2001). Quanto ai requisiti del reato, per la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., attesa la natura del reato, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì, l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. I, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. I, 13/12/2007, n. 246). (dich. inammissibile i ricorsi avverso sentenza n. 592/2006 TRIB. SEZ. DIST. di AVOLA, dello 05/10/2009) Pres. vecchio, Est. Bonito, Ric. Sommariva ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 14/01/2011 (Ud. 2/12/2010), Sentenza n. 715.


PER CUI, CARI POSSESSORI DI AMICI ANIMALI, IO SONO LA PRIMA AMANTE DEGLI STESSI, MA DIAMO SPAZIO ANCHE ALLA MERITATA QUIETE DI CHI VUOL DORMIRE... E PRENDIAMO PROVVEDIMENTI... PRIMA CHE SIA IL CANE "A METTERVI IN GABBIA"!!!!

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